Il Consorzio del Pesto Genovese, nato dalla volontà di alcuni ristoratori, artigiani ed industriali, ha per scopo la tutela della ricetta tradizionale del pesto, con tutti i suoi ingredienti di qualità ed in primis l’utilizzo del Basilico genovese DOP.
La ricetta a cui si vogliono attenere i soci è stata presentata al Ministero delle Politiche Agricole per le necessarie certificazioni, ed è contenuta in un disciplinare che rispecchia pienamente la tradizione.
Il riconoscimento del suo marchio collettivo (con il logo presente in intestazione) è scaturito da un concorso di idee che ha avuto luogo presso la facoltà di architettura dell’Università di Genova: l’adesione a questo marchio collettivo da parte dei produttori di Pesto Genovese impone l’uso esclusivo delle materie prime previste dalla tradizione e soprattutto la sottomissione ad un sistema di controllo pubblico che deve garantire il consumatore sulla qualità del prodotto ottenuto, degli ingredienti utilizzati, dei metodi di conservazione. Va tutelato il diritto del consumatore ad essere certo che il prodotto che ha una denominazione tipica come “Pesto Genovese” corrisponda alla ricetta ed alla provenienza ligure del prodotto stesso. Va anche tutelato il diritto dei produttori e ristoratori genovesi e liguri di distinguersi e sfruttare il vantaggio competitivo di fare il vero e unico “Pesto”, che deve essere distinguibile dalle imitazioni. L’obiettivo è quindi anche quello di evitare lo snaturamento e, in definitiva, la scomparsa di quello che è sicuramente un patrimonio di tradizione e cultura, oltre che gastronomico, della Liguria.
Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio di amministrazione del Consorzio del Pesto Genovese ha eletto il 4 dicembre 2015 Presidente per il triennio 2015-2018 l’Ingegnere Daniele De Rosa, Presidente dell’azienda Buona Compagnia Gourmet srl, con sede operativa a Savona. De Rosa sarà affiancato dai Consiglieri Laura Benazzi della ditta Benazzi srl Vicepresidente, Marco De Filippis, chef della Trattoria La Lombarda di Genova e Andrea della Gatta, già Presidente del Consorzio per lo scorso mandato.
Lo Statuto del Consorzio
ARTICOLO 1
E’ costituito un Consorzio tra Imprese, per il Coordinamento della produzione e degli scambi ai sensi dell’articolo 2602 e seguenti del Codice Civile, denominato CONSORZIO DEL PESTO GENOVESE. Il Consorzio è promosso dalle associazioni regionali di categoria delle imprese di trasformazione, produzione e ristorazione di cui al successivo art. 4, nonché dalle associazioni dei consumatori e dalle associazioni culturali agroalimentari. La durata del Consorzio è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell’Assemblea. Il Consorzio ha sede legale in Genova e potrà istituire uffici, succursali ed agenzie dovunque lo ritenga opportuno per il migliore espletamento della sua attività.
ARTICOLO 2
Il Consorzio del Pesto Genovese ha per oggetto la registrazione del disciplinare di produzione del Pesto Genovese secondo il Regolamento (CEE) 2081/92 e 2082/92, relativo alle denominazioni di origine e/o indicazioni geografiche protette, con particolare riferimento alla Denominazione di origine protetta o, in subordine, alla indicazione Geografica Protetta o per la Specialità Tradizionale Garantita. Potrà inoltre compiere ogni atto di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, sia ritenuto utile per il raggiungimento dello scopo sociale.
ARTICOLO 3
Il Consorzio non ha scopo di lucro e non può in alcun caso, perseguire profitti. Il Consorzio potrà peraltro accedere a diversificate forme di finanziamento al fine di conseguire lo scopo sociale, fermo restando quanto previsto al comma precedente.
ARTICOLO 4
Il numero delle imprese consorziate è illimitato. Possono essere consorziate le imprese, singole o associate, di produzione alimentare in particolare di Pesto Genovese, artigiane o industriali, di trasformazione, di ristorazione, di distribuzione di prodotti a marchio proprio, interessate al perseguimento degli scopi del Consorzio.
ARTICOLO 5
Le domande di ammissione al Consorzio Pesto Genovese, da inviarsi mediante raccomandata, sono sottoposte all’esame del Consiglio Direttivo, che decide in modo inappellabile. Il consorziato è tenuto a prestare la più ampia collaborazione affinché il Consorzio possa conseguire gli scopi che si propone. Il consorziato conserva piena autonomia nella applicazione della sua attività alle direttive del Consorzio per ciò che investe gli interessi relativi all’attività consortile.
ARTICOLO 6
Lo scioglimento del rapporto consortile, limitatamente al singolo socio, può verificarsi per decadenza , esclusione e recesso. Comporta decadenza:
a) il trasferimento per atto tra vivi dell’impresa consorziata;
b) la liquidazione e/o la cessione dell’attività imprenditoriale;
c) il trasferimento “mortis causa” dell’impresa consorziata.
Nel caso indicato sub a) i cessionari potranno richiedere l’ammissione
al Consorzio, mediante lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio
Direttivo entro 30 giorni dalla data del trasferimento o della cessione.
Il Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla data della domanda, deve comunicare alle parti interessate le proprie decisioni. Nel caso in cui l’ammissione del cessionario non sia stata richiesta e/o preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo, i titolari rappresentanti dell’impresa consorziata receduta sono obbligati ad adempiere personalmente alle obbligazioni contratte dal Consorzio per quanto riguarda la partecipazione dell’impresa stessa. Nei casi indicati sub c) (trasferimento “mortis causa” della impresa consorziata) la domanda di ammissione al Consorzio dovrà essere presentata dagli eredi entro e non oltre mesi quattro dal recesso.
L’esclusione ha luogo per:
A) fallimento;
B) violazione grave degli obblighi consortili;
C) mancata corresponsione, entro due mesi dalla richiesta, dei corrispettivi per l’attività effettuata, nonché dei contributi richiesti dal Consiglio Direttivo, determinati per consentire il regolare funzionamento dell’attività consortile.
Il recesso deve essere comunicato per lettera raccomandata al Consiglio Direttivo, entro il 30 settembre di ogni anno ed avrà efficacia a valere dal primo gennaio dell’anno successivo. Le deliberazioni in materia di decadenza, esclusione e recesso sono di competenza del Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 7
Il fondo consortile è costituito dalle somme che verranno versate dalle imprese consorziate quali quote di partecipazione e da ogni altro contributo sia versato da Enti Pubblici e Privati non consorziati.
ARTICOLO 8
Sono organi del Consorzio:
– L’Assemblea dei Consorziati
– Il Consiglio Direttivo
– Il Comitato Tecnico
ARTICOLO 9
L’Assemblea dei Consorziati:
a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, stabilendone anche il numero;
b) approva il bilancio;
c) delibera sulle eventuali modifiche dello Statuto;
d) nomina il liquidatore, determinandone i poteri e la retribuzione.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante raccomandata da inviarsi a ciascun consorziato almeno sette giorni prima dell’adunanza o in caso di urgenza entro tre giorni via Fax o e-mail: detto avviso conterrà l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo dell’adunanza, di prima e seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno ed ora successiva nonché l’esatta indicazione dell’ordine del giorno. Ai fini della validità costitutiva dell’assemblea e delle conseguenti deliberazioni, ciascun consorziato ha una quota di partecipazione. L’assemblea è regolarmente costituita e ne sono valide le deliberazioni, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei consorziati.
ARTICOLO 10
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di nove membri, scelti fra i consorziati, nominati dall’Assemblea. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi componenti il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera raccomandata o fax spediti almeno quattro giorni prima della data fissata per l’adunanza e, nei casi d’urgenza, con telegramma, fax o e-mail da spedire almeno ventiquattrore prima della riunione. Al Consiglio Direttivo spetta:
a) sovraintendere sull’osservanza dello Statuto;
b) ratifica i nominativi dei rappresentanti designati dalla Regione Liguria e dai soci promotori all’interno del Comitato tecnico;
c) curare le deliberazioni dell’assemblea;
d) deliberare circa l’ammissione, il recesso, la decadenza e l’esclusione dei Consorziati;
e) elaborare eventuali regolamenti disciplinari e curarne l’osservanza, fissare le sanzioni;
f) determinare i corrispettivi dovuti dai consorziati a copertura delle spese di funzionamento del Consorzio per il raggiungimento dello scopo consortile;
g) assumere, sospendere e licenziare l’eventuale personale, precisarne le mansioni e le retribuzioni;
h) promuovere iniziative mutualistiche ed assistenziali nell’ambito del Consorzio;
i) compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione e di straordinaria amministrazione inerenti l’oggetto consortile, salvo quanto per disposizione di legge e del presente statuto è riservato all’Assemblea.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voto degli intervenuti, in caso di parità il voto del Presidente vale doppio. E’ escluso qualsiasi compenso per Presidente e Consiglieri, salvo i rimborsi spese ammessi dal Consiglio Direttivo.
ARTICOLO 11
Per sviluppare le proposte operative e le iniziative previste dall’oggetto sociale del presente statuto è costituito un Comitato Tecnico composto da rappresentanti della Regione Liguria e dei soci promotori di cui all’articolo 1 del presente statuto. Il suddetto Comitato formula pareri e fornisce indicazioni al Consiglio Direttivo per lo svolgimento dell’attività sociale. In particolare:
· predispone gli studi preliminari relativi agli argomenti che formano oggetto delle riunioni degli organi del consorzio;
· sottopone al vaglio del Consiglio Direttivo progetti tesi alla realizzazione dell’oggetto sociale di cui all’artic. 2.
Il Comitato è convocato anche per le vie brevi dal Presidente del Consorzio di norma prima di ogni riunione del Consiglio Direttivo e/o su richiesta di almeno la metà dei componenti e può nominare al proprio interno un coordinatore per agevolare lo svolgimento dei propri compiti.
ARTICOLO 12
Al Presidente spettano la firma sociale e la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio con facoltà di nominare avvocati, periti, esperti e procuratori alle liti.
ARTICOLO 13
In caso di scioglimento del Consorzio l’assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e la retribuzione, in ogni caso lo scioglimento non potrà avvenire prima del raggiungimento dello scopo che il consorzio si prefigge ovvero della sopravvenuta impossibilità di raggiungerlo.
ARTICOLO 14
La risoluzione di qualsiasi controversia relativa al contratto consortile o la sua applicazione sarà demandata al giudizio di un collegio di tre arbitri, da nominarsi, uno da ciascuna parte ed il terzo, Presidente del Collegio arbitrale, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale Civile di Genova.
In ogni caso gli arbitri giudicheranno inappellabilmente secondo equità quali amichevoli compositori e dovranno essere manlevati da ogni formalità di legge. Il giudizio arbitrale potrà essere richiesto da una delle parti anche indipendentemente dall’altra e ciò previa notifica.
ARTICOLO 15
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni contenute, in materia, nel vigente Codice Civile.
Regolamento d’uso del marchio collettivo
“Consorzio Pesto Genovese”
Il presente Regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio “Consorzio del Pesto Genovese”. Il marchio è di proprietà del Consorzio del Pesto Genovese, che sorveglia sul corretto uso dello stesso, direttamente e avvalendosi delle verifiche di un organismo di controllo terzo e indipendente.
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI
Consorzio: Consorzio del Pesto Genovese;
Consiglio Direttivo: Consiglio Direttivo del Consorzio;
Comitato Tecnico: Comitato Tecnico del Consorzio;
CCIAA: Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura;
Operatore: imprenditore singolo o associato interessato alla concessione del marchio;
Marchio: il marchio “Consorzio del Pesto Genovese” registrato il 05.12.2003 con il n. GE2003C000430 presso la CCIAA di Genova;
Licenza d’uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d’uso del marchio all’operatore;
Licenziatario: operatore che ha ottenuto la licenza d’uso del marchio;
Disciplinare produttivo: documento che definisce i requisiti di conformità del Pesto Genovese, prodotto oggetto di controllo;
Rapporto di conformità: documento mediante il quale un Organismo di controllo terzo dichiara che, sulla base dei controlli effettuati, un prodotto agroalimentare è conforme a un determinato disciplinare produttivo;
Pesto Genovese: prodotto agroalimentare le cui metodiche di produzione, manipolazione, trasformazione, lavorazione e conservazione risultino consolidate nel tempo, vale a dire radicate nel territorio in maniera omogenea e secondo regole tradizionali definite nel Disciplinare produttivo;
Organismo di controllo: soggetto terzo e indipendente incaricato dal Consorzio di effettuare i controlli sulla corrispondenza del prodotto al disciplinare produttivo;
Commissione marchi: organo istituito presso il Consorzio avente il compito di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti per il rilascio della concessione d’uso del marchio. Essa è nominata dal Consiglio Direttivo ed è composta da due rappresentanti del Comitato Tecnico, un rappresentante dell’Organismo di controllo, un rappresentante della Regione Liguria, un esperto del prodotto Pesto Genovese e un rappresentante dei consumatori.
ARTICOLO 3 – CONDIZIONI GENERALI E REQUISITI RICHIESTI
Il prodotto per il quale può essere rilasciata la licenza d’uso del marchio è il Pesto Genovese così come definito all’articolo precedente.
I requisiti che l’operatore deve possedere per ottenere la licenza d’uso del marchio sono:
– essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA;
– svolgere attività di produzione del Pesto Genovese;
– aver superato positivamente i controlli effettuati dall’Organismo di controllo e aver ottenuto da questi il rapporto di conformità.
ARTICOLO 4 – MODALITA’ DI RICHIESTA DEL MARCHIO E ISTRUTTORIA
L’operatore interessato ad ottenere la licenza d’uso del marchio deve presentare al Consorzio apposita domanda (richiesta di licenza d’uso del Marchio Collettivo) corredata della seguente documentazione:
– scheda con dati anagrafici aziendali;
– copia del certificato di iscrizione al Registro Imprese della CCIAA con l’indicazione della persona che ha la rappresentanza legale dell’azienda;
– dichiarazione, con firma autenticata, con la quale il rappresentante legale dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’azienda si trova nel libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di concordato preventivo;
– dichiarazione di assoggettamento al regime dei controlli.
La Commissione marchi verifica la completezza e congruità della documentazione presentata, nonché l’esistenza dei requisiti indicati al precedente art. 3. Provvede quindi a trasmettere al Consiglio Direttivo gli esiti di tale verifica. Il Consiglio Direttivo, valutati gli esiti istruttori della Commissione marchi, da comunicazione all’operatore interessato. La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l’indicazione dei motivi che l’hanno determinata.
ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEI CONTROLLI
I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare produttivo sono effettuati da un Organismo di controllo. I controlli sono svolti con cadenza almeno annuale, sulla base di un piano dei controlli predisposto dall’Organismo di controllo, il quale dovrà avvalersi, ove necessario, di laboratori accreditati per le analisi sui prodotti. Il numero e la frequenza delle verifiche disposte dai predetti soggetti possono essere incrementati sulla base di esigenze motivate rappresentate dalla Commissione marchi.
Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che dovrà essere inoltrato alla Commissione marchi. Il Rapporto di conformità, oltre alla valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni entro un tempo indicato. In questo caso, le spese relative alle ulteriori prove o ispezioni dovranno essere poste a carico dell’operatore. Il rifiuto o la mancata esecuzione delle azioni correttive o il rifiuto o il mancato assoggettamento alle prove e ispezioni entro il tempo indicato comporta la reiezione della domanda. L’operatore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere secondo le modalità previste nel piano dei controlli dell’Organismo di controllo.
ARTICOLO 6 – LICENZA D’USO DEL MARCHIO
Il marchio è di proprietà del Consorzio che ne concede l’uso, attraverso il Consiglio Direttivo, agli operatori alla condizione che le verifiche della Commissione marchi abbiano dato esito positivo. Il documento di concessione dell’uso del marchio è la licenza d’uso del marchio. La licenza d’uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo dello stesso, la data di rilascio della licenza d’uso, nonché le condizioni alle quali l’uso del marchio viene concesso.
L’operatore che ha ottenuto la licenza d’uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei licenziatari del marchio tenuto presso il Consorzio. Tale elenco viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni. La licenza d’uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.
ARTICOLO 7 – DURATA DELLA LICENZA D’USO DEL MARCHIO
La licenza d’uso del marchio ha durata illimitata se il Consorzio non ne dispone la sospensione o la revoca ai sensi del presente regolamento oppure se l’operatore non provvede a inoltrare rinuncia.
ARTICOLO 8 – DIRITTI E DOVERI DEL LICENZIATARIO
Con la licenza d’uso il licenziatario acquisisce il diritto all’utilizzo del marchio di proprietà del Consorzio nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo e assume l’obbligo di versare un corrispettivo determinato nel suo ammontare dal Consiglio Direttivo. Inoltre, il licenziatario assume l’obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare produttivo;
b) assoggettarsi alle verifiche dell’Organismo di controllo, consentendo
il libero accesso agli ispettori, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per l’espletamento dell’incarico;
c) adempiere a tutte le azioni correttive delle non conformità prescritte
dall’Organismo di controllo;
d) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d’uso del marchio;
e) utilizzare il marchio esclusivamente per il prodotto per il quale è stata rilasciata la licenza d’uso e per i quantitativi assoggettati a controllo;
f) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone
le forme, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori
e le proporzioni;
g) utilizzare i segni, le scritte o le informazioni diverse eventualmente contenute sulla confezione o su altro materiale in modo da non ingenerare confusione o trarre in inganno i destinatari del messaggio;
h) utilizzare il marchio esclusivamente su confezioni dei prodotti assoggettati
a controllo, su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario
e pubblicazioni pertinenti o riferibili a tali prodotti;
i) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque,
ledere la reputazione del marchio;
l) non utilizzare il marchio se la licenza d’uso è stata oggetto di
revoca, rinuncia o sospensione;
m) non immettere in commercio prodotti non conformi alle predette modalità d’uso e, qualora questi fossero stati già immessi, ritirarli immediatamente a proprie spese dal mercato.
ARTICOLO 9 – MODIFICHE AL DISCIPLINARE PRODUTTIVO
Il Consorzio si riserva il diritto di modificare il disciplinare produttivo. E’ facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d’uso.
ARTICOLO 10 – NON CONFORMITA’ E SANZIONI
Le non conformità riscontrate nel Rapporto di conformità possono essere:
– lievi quando non pregiudicano né l’immagine del marchio né la caratterizzazione del prodotto;
– gravi quando sono tali da pregiudicare sia l’immagine del marchio
che la caratterizzazione del prodotto.
A fronte delle non conformità sopra descritte il Consiglio Direttivo può applicare,le seguenti sanzioni ai licenziatari responsabili: il verbale di ammonizione, la sospensione e la revoca Le delibere contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente. La sospensione e la revoca devono essere annotate nell’elenco dei licenziatari.
ARTICOLO 11 – VERBALE DI AMMONIZIONE
Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.
ARTICOLO 12 – SOSPENSIONE
La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non conformità gravi. La sospensione deve essere
comunque applicata quando:
– sia stato constatato un uso improprio del marchio;
– l’operatore abbia rifiutato per due volte consecutive e senza giustificato motivo la visita degli ispettori di controllo;
– non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata.
La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dal Consiglio Direttivo al licenziatario con lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo ed eventualmente le condizioni alle quali può essere annullata. Può essere annullata quando il Consiglio Direttivo abbia accertato l’adempimento delle condizioni richieste. Può essere applicata anche su richiesta motivata dell’operatore. In questo caso, il Consiglio Direttivo, preso atto della richiesta dell’operatore, gli comunica la sospensione per un periodo determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.
L’annullamento della sospensione deve essere annotato nell’elenco dei licenziatari.
ARTICOLO 13 – REVOCA
La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:
– frequenti e reiterate non conformità gravi;
– fallimento o cessazione dell’attività dell’operatore;
– utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
– contravvenzione alla prescrizione dell’art. 8, lettera i);
– mancato versamento delle somme dovute e persistenza nell’inadempimento nonostante la messa in mora e la diffida inviate.
La revoca comporta la cancellazione dall’elenco dei licenziatari.
ARTICOLO 14 – RINUNCIA
Il licenziatario può rinunciare alla licenza d’uso del marchio in qualunque momento. La comunicazione della rinuncia deve essere inviata al Consiglio Direttivo e all’Organismo di controllo. La rinuncia diventa operativa dopo novanta giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato comunicazione ai soggetti sopra indicati. A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all’utilizzo del marchio e l’interessato viene cancellato dall’elenco dei licenziatari.
ARTICOLO 15 – RICORSI
L’operatore può fare ricorso contro le decisioni del Consiglio Direttivo, esponendo le motivazioni del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della decisione. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.